DIFENDIAMO LA NOSTRA RETRIBUZIONE

Per anni, il CCNL Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS hanno previsto clausole che comportano un taglio strutturale alle nostre retribuzioni nei periodi dedicati alle ferie. Durante il nostro diritto al riposo, voci per noi vitali e identificative della nostra professione venivano (e vengono) sottratte dalla busta paga feriale.

Diverse sentenze del Tribunale di Roma, spesso in linea con gli orientamenti della Cassazione e della Corte di Giustizie UE, si sono espresse sul tela del calcolo delle indennità durante i periodi di ferie per i lavoratori del settore ferroviario (inclusi i dipendenti RFI e Trenitalia), condannando la prassi di decurtare voci retributive e accessorie fisse e continuative.

Sebbene all’inizio le sentenze si siano consolidate a tutela del personale viaggiante, i principi di diritto espressi dalla Cassazione riguardano a pieno titolo tutti i lavoratori.

Voci retributive come l’indennità di turno, le maggiorazioni per il lavoro domenicale, festivo, notturno e i premi di produttività, non costituiscono affatto elargizioni occasionali: la Corte di Cassazione, con sentenza n.13425/2019, ha chiarito che l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, ha fissato una nozione europea di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, che comprende qualsiasi importo pecuniario correlato all’esecuzione delle mansioni del lavoratore e/o al suo “status” personale e professionale.

La Legge Europea e la Corte di Cassazione mettono la parola FINE a questi abusi. Tutte queste indennità compensative devono essere obbligatoriamente computate per intero ai fini della retribuzione feriale. Le clausole penalizzanti sono escluse per legge.

La Corte di Giustizia Europea ha chiarito come tale disciplina collettiva italiana stridesse con il diritto comunitario e con l’obbligo di garantire un riposo effettivo e non penalizzante. I tribunali e la Suprema Corte di Cassazione hanno ripetutamente sanzionato il Gruppo FS per queste trattenute, dichiarandole illegittime. A bloccare definitivamente l’operato aziendale c’è la recentissima e storica Ordinanza 3866 del 20 febbraio 2026 della Cassazione: i giudici hanno stabilito un principio decisivo: “la retribuzione erogata durante il periodo di ferie al personale FS, sia esso di macchina, di scorta o di terra, deve essere rigorosamente onnicomprensiva”. Lo stipendio di una giornata di ferie deve equivalere alla media di quello percepito durante una giornata di lavoro attivo. Qualsiasi diminuzione salariale imposta dall’azienda ha il solo fine illecito di scoraggiare il ferroviere dal fruire delle ferie (il cosiddetto “effetto dissuasivo”).

PARTECIPA CON NOI

La vertenza ANLM è aperta a tutti. Ovvero tutti i lavoratori che appartengono al personale del settore della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, ma anche ai pensionati ed ex ferrovieri.

ATTENZIONE:

Gli apprendisti non possono fare la vertenza ferie fino alla firma della stabilità.

I costi di spese legali, in caso di esito positivo, saranno:

  • 8% + I.V.A. del ricevuto per iscritti e nuovi iscritti
  • 12% + I.V.A. del ricevuto per non iscritti, pensionati, ex ferrovieri
  • nessun bollo per iscrizione al ruolo a carico del lavoratore se il reddito complessivo (comprensivo di quello dei familiari conviventi, ex Art.76 D.P.R. 115/2002) non supera la soglia di 40.978,92 €.

Per il caso di esito sfavorevole del giudizio, il/la sottoscritto/a non dovrà corrispondere alcun compenso, rimborso spese o anticipazione al Difensore per l’intera attività svolta, neppure a titolo di spese vive, salvo quelle non anticipabili per legge. Eventuali spese vive obbligatorie (diritti di notifica, marche, diritti di copia) saranno anticipate dal Difensore, senza alcun onere per il/la sottoscritto/a, salvo recupero dalla controparte in caso di vittoria. Nessun altro compenso, a nessun titolo, sarà dovuto allo Studio. Eventuali spese di soccombenza eventualmente poste dal giudice a carico del/della sottoscritto/a non costituiscono compenso o rimborso dovuto al Difensore, restando estranee al presente accordo.

Tabella Contributo Unificato Lavoro 2026 (1° Grado)

ATTENZIONE:

Il contributo unificato 2026 per le cause di lavoro, previdenza e assistenza è ridotto della metà rispetto al procedimenti civili ordinari. Esso è totalmente gratuito per le parti con reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, inferiore a € 40.978,92 (soglia in vigore da luglio 2025 e valida per il 2026). L’importo del Contributo Unificato è da pagare esclusivamente tramite bollettino PagoPA.

Valore della controversiaImporto Contributo Unificato
Fino a € 1.100,00€ 21,50
Da € 1.100,01 a € 5.200,00€ 49,00
Da € 5.200,01 a € 26.000,00€ 118,50
Da € 26.000,01 a € 52.000,00€ 259,00
Oltre € 52.000,00€ 843,00
Gli importi indicati sono già ridotti della metà ai sensi del D.P.R. 115/2002

Cosa serve:

  1. recupera tutte le buste paga arretrate
  2. compila il form sottostante
  3. attendi di essere contattato

Riceverai la delega da firmare per dare il mandato al nostro avvocato e la documentazione informativa.

ATTENZIONE:

A causa delle minori tutele sui licenziamenti (riforme del lavoro Jobs Act e Legge Fornero), la prescrizione è sospesa per tutto il rapporto di lavoro: si possono recuperare tutti gli arretrati fino a giugno 2007.

FORM VERTENZA FERIE

ATTENZIONE:

Gli apprendisti non possono fare la vertenza ferie fino alla firma della stabilità.

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