OGGETTO: REITERATO RIFIUTO PERMESSI LEGGE 104/92 ART. 33 c.3 NONOSTANTE DIFFIDA DAL
PROSEGUIRE ATTI ILLECITI DEL 26/08/2024
Con la presente la scrivente intende render noto che, nonostante il giorno 26/08/2024 sia stata portata a conoscenza dei destinatari interessati la violazione in oggetto, ancora ad oggi si stanno verificando casi di rifiuto dei permessi legge 104/92.
Nello specifico la scrivente riscontra che la reiterazione documentata dell’illecito avviene sempre all’interno della DOIT di Ancona, con particolare attenzione all’UM IS 5 Foligno, dove i permessi di assistenza ai disabili continuano ad essere rifiutati più volte nonostante le tempistiche di richiesta superino i 20 giorni, ponendo come condizione di accettazione dei permessi che il lavoratore si cerchi da solo un sostituto per il turno di reperibilità.
Premettendo che:
- I permessi per l’assistenza ai soggetti disabili sono regolati dall’art. 45 c.3 del CCNL Mobilità delle
Attività Ferroviarie del 22/03/2022 e che l’articolo in questione riprende e rimanda, in
completamento alla legislazione attualmente vigente, alla legge 104 del 05/02/1992 s.m.i. - L’art. 45 c.4 del CCNL Mobilità delle Attività Ferroviarie del 22/03/2022 afferma inoltre che per i
- permessi retribuiti in oggetto l’azienda anticiperà la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, in
- attesa del rimborso da parte di questi.
- L’art. 33 c.3 in congiunzione con il c.7 dello stesso articolo affermano che chi assiste una persona
disabile in situazione di gravità ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione
figurativa. - Non è indicato in nessuna legge, normativa, contratto o accordo attualmente vigente che i
permessi per assistere una persona disabile possano essere rifiutati. - All’interno della nota di Ferrovie dello Stato Italiane FS-DCRUO-VDRURI\A0011\P\2017\0000025
del 20/02/2017 avente oggetto “Procedura per la concessione dei benefici per l’assistenza ai
portatori di handicap grave”, alla lettera D) “Modalità di fruizione dei 3 giorni di permesso”
secondo capoverso si legge che “[…]per il personale che opera in turni, nella fase di assegnazione
dei turni si dovrà predisporre un programma, d’intesa col lavoratore, che interessi l’intero sviluppo
del turno, nel quale siano indicati i giorni in cui saranno fruiti i permessi[…]”. In questo caso quindi
il lavoratore è rimasto ampiamente entro i termini, in quanto ha effettuato la richiesta almeno 20
giorni prima del giorno necessario, e almeno 10 giorni prima dall’esposizione del turno
interessante i giorni di permesso. - L’Interpello del Ministero del Lavoro n. 31/2010 del 06/07/2010 a cui il capoverso della nota
precedente fa riferimento, per rispondere al silenzio della legge sulla specifica questione, afferma
che “[…]si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei
permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove: – il lavoratore che assiste il
disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza; – purché tale
programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;[…]” ed anche
che “[…]improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che
prevalere sulle esigenze imprenditoriali. […]” - L’Interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2012 del 27 gennaio 2012, a ulteriore sostegno, conferma
l’interpello n. 31/2010 e lo applica alla Federimorchi ed alle sue attività marittime di presiedere
beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia della vita e della sicurezza in mare. - Sia l’art. 79 del CCNL Mobilità delle Attività Ferroviarie del 22/03/2022 che la nota di RFI RFI-
DRUO.RI\A0011\P\2024\0000001 del 10/05/2024, in merito alle nuove normative sulla
reperibilità e la disponibilità, non obbligano il lavoratore alla ricerca di un sostituto in caso di
impedimenti al turno di reperibilità.
Si diffida
I responsabili della gestione dei permessi all’interno della DOIT di Ancona dal proseguire in maniera arbitraria e reiterata il rifiuto dei permessi di assistenza disabili, in quanto con questi comportamenti vengono messi in forte difficoltà i lavoratori nella gestione del disabile assistito; oltre a risultare un atto discriminatorio nei loro confronti, si configura inoltre un illecito poiché i permessi per l’assistenza ai disabili sono un diritto, e la loro negazione impedisce, tra l’altro, di ottemperare all’obbligo di assistenza previsto dalla legge, anteponendo così le necessità produttive ed organizzative dell’azienda al valore della vita umana.
Speranzosi che questa volta, dalla ricezione della presente, si prendano provvedimenti affinché, in via definitiva, un comportamento del genere non venga più perpetrato e che la situazione venga risolta senza la necessità di ulteriori azioni, porgiamo distinti saluti.
Roma, lì 11/06/2025

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