Si avvicina il 1° febbraio e il disastro che ci hanno regalato i galoppini di fit cisl, uilt, orsa, fast, ugl e le rsu compiacenti, inizia a delinearsi. Mentre i lavoratori dovranno chiedersi chi ringraziare, non potevamo ignorare alcuni aspetti che rendono ancora più indegna questa operazione.
Oggetto: Diffida su violazioni del CCNL e dlgs 66/2003.
In prossimità dell’inizio di febbraio che dovrebbe vedere l’applicazione dell’accordo tra alcuni sindacati, relative RSU “compiacenti” e questa direzione, abbiamo potuto dare un’occhiata ai turni che avete esposto, tra l’altro ben oltre il 20 del mese precedente dall’attuazione degli stessi a differenza di quanto da voi sottoscritto.
Quello che subito balza all’occhio è la disinvoltura con cui quanto previsto contrattualmente, ovvero dal CCNL rinnovato pochi mesi fa, e quanto previsto dalle leggi dello stato, specificatamente ci riferiamo al dlgs 66/2003, sembrino essere elementi a cui non riteniate di dovervi attenere.
In particolar modo stiamo registrando da tempo come questa direzione abbia adottato la ricerca dell’accondiscendenza come elemento imprescindibile di qualsivoglia confronto rendendo difficile, per non dire di peggio, qualsiasi possibilità di un confronto che individuasse soluzioni nel rispetto delle norme contrattuali e dei limiti di legge.
Dai turni esposti si evincono, già da una prima lettura, due aspetti che se non rimessi in discussione violano le norme sopracitate.
Il primo afferisce alle modalità del cambio turno per i reperibili; vi ricordiamo che il punto 2 dell’articolo 79 del CCNL definisce in maniera inequivocabile i tempi di comunicazione dell’attuazione del turno che deve essere anticipato di almeno 15 giorni e della sua valenza che è definita in un arco temporale di 3 mesi, cosa che il nuovo turno non garantisce.
Il secondo aspetto afferisce al tempo di riposo che deve intercorrere tra una prestazione di lavoro e l’altra.
Il dlgs 66/2003 in materia definisce chiaramente che il tempo di riposo è da individuare in almeno 11 ore consecutive, che possono essere compresse solo in presenza di un accordo con le organizzazioni sindacali e le RSU.
Come da voi sottoscritto, l’accordo con alcuni sindacati e relative RSU “compiacenti”, entra in vigore il primo febbraio.
Prima di quella data il riferimento per tutti, voi compresi, è il dlgs 66/2003 che deve garantire almeno 11 ore di riposo tra una prestazione e l’altra, cosa che il turno non garantisce perché anticipa, rispetto all’entrata in vigore dell’accordo, prestazioni che prevedono turni che impegnano gli agenti di mattina e notte e che per poter essere effettuati, necessitano di una compressione del riposo che non è concordata.
Se poi, come qualche CUM mormora, in occasione dell’incontro che avete avuto con quei sindacati il 23 gennaio avete sottoscritto un accordo, dovete dare la possibilità ai lavoratori di appurarne l’esistenza e nello stesso tempo chiarire a tutti quale tipo di relazioni industriali abbiate intenzione di portare avanti.
In quella giornata, per fare un esempio, la Filt Cgil e la RSU non erano presenti, come è possibile quindi che abbiate in quel contesto sottoscritto un accordo?
Non ci risulta possiate esimervi dal convocare tutti i soggetti interessati.
Pertanto con la presente siamo a diffidarvi dal perseguire l’applicazione del turno come da voi concepito e rimodularlo in coerenza con gli strumenti contrattuali e di legge ad oggi in vigore.
Ricordiamo al Direttore che le conseguenze, anche in termini di sicurezza sul lavoro che il turno da voi imposto favorisce, sono in carico alle proprie responsabilità, venendo con questa diffida inequivocabilmente informato dei fatti.
Nel riservarci di adire nelle sedi opportune quanto necessario per impedire il perseverare di questo stato di violazione, daremo indicazione ai lavoratori di rivendicare il rispetto delle norme e delle leggi, senza accontentarsi di dichiarazioni che non abbiano un effettivo riscontro, come è nel loro diritto.
Bologna 25 gennaio 2026

Ancora nessun commento