Con la presente la scrivente intende render noto di essere stata portata a conoscenza della violazione in oggetto.
Nello specifico sono giunte presso la nostra sede diverse segnalazioni che vedono il personale temporaneamente inidoneo all’interno della DOIT di Genova obbligato all’utilizzo del proprio monte ferie come soluzione aziendale unilaterale per ritardare l’assegnazione ad un incarico adatto alla tipologia di inidoneità.
PREMETTENDO CHE:
- Il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 22 maggio 2025, Art. 15 “Malattia e infortunio non sul lavoro” non cita nulla al riguardo.
- Il CCNL Mobilità Area contrattuale AF del 22 maggio 2025, Parte IV “Svolgimento del rapporto di lavoro”, Art. 31 “Malattia e infortunio non sul lavoro” non cita nulla al riguardo.
- Il Contratto Aziendale di Gruppo al punto 4 del citato Art. 15 indica che “Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli, può essere utilizzato in altra figura professionale del livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per la quale conservi l’idoneità”.
- Con la disposizione RFI 55/2006 l’azienda dovrebbe procedere con l’assegnazione temporanea a supporto di altre unità (es. supporto tecnico/amministrativo) oppure con assenza per malattia se non c’è ricollocamento possibile.
- È quindi a carico dell’azienda collocare il dipendente a svolgere una mansione temporaneamente differente dalla propria fino al termine dell’inidoneità.
- Se si è inidonei per motivi di salute, la Cassazione stabilisce che lo stato di malessere o l’inidoneità è incompatibile con il ristoro tipico delle ferie; con le Sentenze n° 14020/2001 e n° 21629/2017 la Cassazione ribadisce e chiarisce che la funzione delle ferie è il recupero delle energie psicofisiche, per cui se un lavoratore è inidoneo o malato non può godere appieno del riposo e pertanto il datore di lavoro non può imporre le ferie per evitare di pagare l’indennità di malattia o per gestire un periodo di inidoneità temporanea.
- Le ferie spettano perché finalizzate al riposo, non come “ammortizzatore” per problemi di salute.
- L’inidoneità non è un comportamento da punire ma uno stato di salute da attenzionare e tener sotto controllo.
IN CONCLUSIONE
Risulta quindi evidente che non è indicato in nessuna legge, normativa, contratto o accordo attualmente vigente che in caso di inidoneità temporanea il dipendente sia obbligato dall’azienda a mettersi in ferie in maniera forzata.
Si chiede quindi il perché di questa ingiustificata imposizione aziendale, tenendo anche conto del fatto che l’evento morboso è ovviamente fortuito e non voluto dal lavoratore.
Imporre le ferie per coprire un buco organizzativo causato dall’inidoneità è considerato un uso distorto del potere datoriale. Le ferie possono entrare in gioco solo se è il dipendente a richiederne la fruizione.
Considerate quindi le premesse in essere,
SI DIFFIDA
Codesta DOIT dal proseguire questo genere di comportamento lesivo dei diritti dei lavoratori, riassegnando correttamente e senza forzature il personale che si ritrova temporaneamente in deficit di operatività, permettendo loro di mantenere la dignità lavorativa e continuare ad esser produttivi per l’azienda anche con le limitazioni del caso, rispettando così il codice etico dall’azienda stessa stilato.
Alla luce di quanto sopra la scrivente confida che, dalla ricezione della presente, si prendano provvedimenti affinché, in via definitiva, un comportamento del genere non venga più perpetrato, vengano sistemati eventuali eventi pregressi, e che la situazione venga risolta senza la necessità di ulteriori azioni presso gli enti competenti in materia.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
Genova, lì 03/02/2026

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